MODIFICHE
AI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE PER IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
· L’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alla modulistica degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017 per le imprese in contabilità semplificata.
· Nello specifico, sono state modificate le istruzioni ai modelli, precisando che ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati contabili sulla base delle regole fiscali stabilite dall’art. 66 del Tuir. In sostanza, dovrà essere assicurata la corrispondenza fra quanto indicato nel quadro G della dichiarazione dei redditi e quanto affluisce nel quadro F degli studi di settore. · Tuttavia, per i semplificati, è necessario indicare oltre ai dati delle rimanenze iniziali, che già affluiscono nelle determinazioni del reddito imponibile, anche quelli delle rimanenze finali. Sarà poi il software Gerico che, riconoscendo l’impresa in contabilità semplificata, provvederà a sommare le rimanenze finali fra i componenti positivi che affluiscono al rigo F28. · Nel rigo F41 occorrerà indicare se nel periodo d’imposta il soggetto ha optato per la tenuta dei registri Iva senza la separata indicazione degli incassi e pagamenti, analogamente a quanto espresso nel quadro VO26 del modello di dichiarazione Iva. |
DICHIARAZIONE IVA
2018 TARDIVA E OMESSA |
· In caso di mancato invio della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017, entro la scadenza ordinaria del 30.04.2018, è comunque possibile trasmetterla in ritardo. L’invio effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, ossia entro il 29.07.2018 (che slitta a lunedì 30.07), costituisce una dichiarazione tardiva. Diversamente, ossia se l’invio avviene dopo il 30.07.2018, la dichiarazione si considera omessa. Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione fissa di € 250 ridotta a 1/10, cioè € 25, con ravvedimento operoso. In caso di omissione viene applicata la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute. |
ABILITAZIONE AL CANALE DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA | · Al fine di utilizzare la fattura elettronica i contribuenti dovranno prima abilitarsi al canale di trasmissione e scegliere tra la posta elettronica certificata, un canale web fruibile attraverso il servizio “Fatture e corrispettivi”, il servizio SdiCoop (un sistema di cooperazione amministrativa) e il sistema SdiFtp (un servizio di trasmissione dati tra terminali interconnessi). In riferimento al canale scelto, i contribuenti dovranno seguire la specifica procedura di collegamento o di accreditamento.
· Una degli interrogativi più frequenti riguarda la richiesta del codice identificativo Sdi. Al riguardo, occorre tenere presente che questo riguarda i servizi SdiCoop e SdiFtp, per i quali è necessario un vero e proprio accreditamento al sistema. Se è attivato l’accreditamento SdiCoop ovvero SdiFtp, la ricezione delle fatture elettroniche avverrà su canali dedicati; diversamente, il contribuente dovrà disporre di una Pec da comunicare al fornitore. Coloro che non intendono comunicare la Pec ai fornitori possono utilizzare la funzionalità web “Registrazione delle modalità prescelte per la ricezione delle fatture”, accessibile dal servizio “fatture e corrispettivi”. · Per i piccoli contribuenti è stata predisposta una procedura semplificata attraverso il servizio “Fatture e corrispettivi”, che permette di creare e inviare le fatture direttamente da web seguendo una procedura predefinita. |
FATTURA
ELETTRONICA |
· L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e le procedure necessarie per l’emissione della fattura elettronica, il cui obbligo scatta dal 1.07.2018 nei settori di carburanti e subappalti pubblici, per essere generalizzato dal 1.01.2019.
· Il documento prevede l’obbligo di emissione nel formato previsto per la fattura elettronica verso la pubblica Amministrazione (Xml) e di effettuare la trasmissione anche avvalendosi di intermediari, solo mediante il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia stessa. |
ELENCO AGGIORNATO
DEI PAESI CHE SCAMBIANO DATI FISCALI CON L’ITALIA |
· Mef e Agenzia delle Entrate, con il decreto ministeriale 26.04.2018, pubblicato in G.U., hanno aggiornato l’elenco dei Paesi che partecipano allo scambio fiscale di informazioni con l’Italia.
· In particolare, gli Stati che collaborano con l’Italia sono saliti a 101 con l’ingresso di Albania, Turchia, Bahamas, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Nigeria e Azerbaijan. |
CARTELLE
DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA |
· Il provvedimento 10.05.2018 del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ridotto gli interessi di mora, per chi paga in ritardo le cartelle di pagamento, dal 3,50% al 3,01%. La nuova misura ha effetto dal 15.05.2018. |
COLLABORATORI
PART-TIME E IRAP |
· Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione la presenza di 2 collaboratori part-time non determina la sussistenza del presupposto per assoggettare l’attività all’Irap. |
CESSIONE
CREDITO D’IMPOSTA “ECOBONUS” |
· L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta cd. “Ecobonus” sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
· Allo stesso modo la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. · È inoltre confermato il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no · tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari. |
RETTIFICHE DELLE
SPESE SANITARIE E VETERINARIE DELLA PRECOMPILATA |
· In tema di dichiarazione dei redditi precompilata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 27.04.2018, che integra le regole per la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie. Il cittadino, previa attivazione delle funzionalità della precompilata, potrà interagire con il sistema della tessera sanitaria per consultare e rettificare i dati, e i relativi rimborsi, delle spese sanitarie (anche per familiari a carico) e delle spese veterinarie. In ogni momento il contribuente può ripristinare i dati iniziali. Infine, si precisa che se si acquistano medicinali in orario di chiusura della farmacia, l’importo addebitato dal farmacista, relativo al servizio notturno, è detraibile unitamente al costo del farmaco. |
RECUPERO DEL TFR
VERSATO PER ERRORE |
· L’Inps ha fornito indicazioni sulla procedura di recupero del trattamento di fine rapporto indebitamente versato all’Inps. Tuttavia, l’istituto di previdenza non ha ancora completato le procedure amministrative per accertare l’insussistenza dei requisiti per il versamento del Tfr al Fondo di tesoreria.
· Le aziende che intendono sbloccare il Tfr e che risultano regolari dal punto di vista contributivo devono effettuare i seguenti adempimenti: – revoca del codice 1R per le aziende non tenute al versamento e sostituzione con il codice 7W “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di tesoreria”; – attribuzione automatica del codice 7W per le aziende da sempre prive del codice 1R; – comunicazione all’Inps della richiesta di liquidazione del Tfr dei dipendenti per i quali l’istituto è tenuto a erogare il trattamento versato al Fondo. |
EMISSIONI DI GAS
FLUORURATI, COMUNICAZIONE ENTRO IL 31.05 |
· Entro il 31.05.2018 dovrà essere compilata e inviata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, attraverso il portale Sinanet, la dichiarazione Fgas. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata da parte di proprietari o società esterne (se il proprietario ha delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema) di apparecchiature e sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e impianti fissi antincendio con una carica circolante di minimo 3 kg di gas fluorurati a effetto serra.
· In caso di mancato adempimento sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 1.000 e € 10.000. |
PRIVACY,
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO PER LE IMPRESE |
· Il Garante per la privacy ha messo a disposizione un software gratuito per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, necessaria nel caso si preveda l’uso di nuove tecnologie. Il software si scarica gratuitamente, ma offre solo un primo orientamento focalizzato sugli elementi principali della procedura di valutazione. Di conseguenza, il software non può costituire un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, ma deve essere integrato in ragione delle tipologie di trattamento esaminate. |
INTERVENTI IN EDILIZIA LIBERA | · Il D.M. Infrastrutture 2.03.2018, in vigore dal 22.05.2018, indica 58 opere minori che si possono realizzare senza la richiesta di particolari permessi edilizi, purché nel rispetto dell’art. 6 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) cioè delle prescrizioni urbanistiche comunali, di tutte le normative di settore (antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, rischio idrogeologico, tutela dei Beni culturali e del paesaggio, ecc.). Per esempio, nel caso di lavori di tinteggiatura della facciata, l’autorizzazione non è necessaria, ma è obbligatorio rispettare il piano del colore.
· Non sono mai ammessi interventi in edilizia libera su immobili di interesse storico artistico. · Per i beni paesaggistici è in vigore un elenco di 31 interventi ammissibili in edilizia libera, secondo il quale sono sempre ammesse: – le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici; – le opere esterne, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali esistenti. |
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Attualmente l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni nei confronti degli enti pubblici e le operazioni con viaggiatori privati extra-Ue ex art. 38-quater D.P.R. 633/1972, queste ultime dal 1.09.2018 (tax free shopping). L’obbligo di generale utilizzo della fattura elettronica decorre dal 1.01.2019; è anticipato al 1.07.2018 in relazione alle fatture emesse per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da subfornitori e subappaltatori nell’ambito di contratti pubblici (salvo proroghe).
Intento palese dell’Amministrazione Finanziaria è quello di estendere l’obbligo della fatturazione elettronica a tutte le operazioni di scambio beni e servizi tra soggetti Iva e anche tra soggetti Iva e privati al fine ultimo di contrasto all’evasione. La fattura elettronica deve contenere le informazioni richieste dalla Direttiva 2006/112/CE e i requisiti previsti dall’art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972; deve osservare le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento previste dal D.M. 3.04.2013, n. 55. L’archiviazione documentale prevede la corretta gestione documentale del documento elettronico e il riversamento dei dati informatici dello stesso in un sistema di conservazione che ne assicuri l’autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità per il periodo prescritto dalle norme in materia. |
SOGGETTI
INTERESSATI |
· Soggetti passivi residenti Iva.
· Soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia. · Consumatori finali. |
· Professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali.
· Società di persone. · Società di capitali. · Privati. |
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SOGGETTI
ESCLUSI |
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano regimi Iva particolari.
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· Contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
· Contribuenti che applicano il regime forfetario. |
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REQUISITI
DELLA FATTURA ELETTRONICA |
· La fattura deve essere predisposta nel formato elettronico e trasmessa elettronicamente.
· Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. |
Tavola | Tipologie di fattura |
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In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare. |
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la riduzione, per l’anno 2018, del 50% del diritto annuale previsto dalla L. 90/2014, che può comunque essere maggiorato dalle Camere di Commercio. Il calcolo e il pagamento del diritto può essere eseguito tramite il sito “http://dirittoannuale.camcom.it”. Dal 2016 è disponibile il sito http://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo del diritto dovuto per tutte le camere di commercio e per il pagamento on line tramite i servizi di “pagoPA”. |
DIRITTO
DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE |
• Società di
persone • Società di capitali • Cooperative • Consorzi |
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Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione
del 50% per il 2018 |
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00 (U.L. € 20,00). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGGETTI
CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
Società semplice non agricola. | € 100,00 (U.L. € 20,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società tra avvocati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società semplice agricola1. | € 50,00 (U.L. € 10,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti iscritti al Rea. | € 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRITTO DOVUTO
IN MISURA FISSA |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. | € 100,00 (U.L. € 20,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. | € 44,00 (U.L. € 8,80)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITÀ LOCALI | Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero. | € 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDI
SECONDARIE |
Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | 1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale. |
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La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea dei soci che approva il bilancio. Il verbale inerente la delibera di distribuzione deve essere stampata sul libro delle decisioni dei soci. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera occorre effettuare il versamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a € 200,00, utilizzando il mod. F23. Entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera si deve presentare all’Agenzia delle Entrate il verbale stesso e la ricevuta del versamento, al fine della registrazione della delibera assembleare.
La delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all’approvazione del bilancio, deve essere depositata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data della sua adozione, a cura degli amministratori. |
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La legge di Stabilità 2018 ha fornito un’interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell’art. 7, c. 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. |
NORMATIVA | Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. | · Alla suddetta regola fanno eccezione i “beni significativi” la cui individuazione è effettuata tassativamente dal D.M. 29.12.1999.
· Su tali beni, l’aliquota Iva del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. · Sul residuo si applica l’aliquota ordinaria del 22%. |
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· L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%:
– riguarda “le prestazioni di servizi complessivamente intese”; – si estende, in linea generale, anche alle materie prime, semilavorati, materiali di consumo utilizzati per eseguire i lavori (oltre, ovviamente, alla cd. “manodopera”), dovendo tuttavia escludere i componenti e le parti staccate.
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BENI
SIGNIFICATIVI |
Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
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· Come valore dei predetti beni deve essere assunto:
– quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti; – tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi; – comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. |
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PARTI
STACCATE DI UN INFISSO |
Autonomia
funzionale |
· Costituiscono parte integrante dell’infisso stesso.
· Non devono essere ricomprese nel valore del bene significativo. |
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Senza
autonomia funzionale |
· Costituiscono parte integrante dell’infisso stesso.
· Il loro valore confluisce in quello del bene significativo (e non nel valore della prestazione). |
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FATTURA | · La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare:
– il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione; – i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. · Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1.01.2018. · Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate. |
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Laddove il pagamento del corrispettivo avvenga in più soluzioni (acconti e saldo) il limite di valore dei beni significativi entro cui applicare l’aliquota Iva 10% è calcolato in relazione all’intero corrispettivo pattuito e non al singolo pagamento.
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DESTINATARI | · Committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
· Imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse. |
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DECORRENZA | Dal 2018. | ||||||||||
Il D. Lgs. 231/2007 ha previsto la sanzionabilità dell’uso di assegni oltre una determinata soglia (al momento pari a 1.000 euro) privi della clausola di non trasferibilità. Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017 le sanzioni previste sono comprese tra € 3.000,00 e € 50.000,00 per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del beneficiario, salva l’applicabilità dell’istituto dell’oblazione per importi non eccedenti € 250.000,00. Tuttavia, vista la mancanza di proporzionalità di tale sanzione, è in corso la valutazione di una possibile modifica del regime sanzionatorio. |
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SCADENZARIO | ||
Principali adempimenti mese di giugno 2018 |
Scad. 2018 | Tributo Contributo |
1BDescrizione |
Giovedì
7 giugno |
Inail | Bando Isi 2017 – A partire dal 7.06.2018 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista dal bando Isi 2017, salvato definitivamente la propria domanda e che soddisfano i requisiti per il rilascio del codice identificativo, potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. |
Venerdì
15 giugno |
Iva | Registrazione – Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. | ||
Registrazione – Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. | ||||
Fattura cumulativa – Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. | ||||
Operazioni con l’estero – Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). | ||||
Associazioni
sportive dilettantistiche |
Registrazioni – Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Sabato1
16 giugno |
Imposte
dirette |
Versamento ritenute – Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). | ||
Iva | Liquidazione e versamento – Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.. | |||
Contabilità presso terzi – Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2018, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2018. | ||||
Versamento – Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2017 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. | ||||
Assegnazione/
Cessione beni ai soci |
Imposta sostitutiva – Termine di versamento della 2ª rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva dovuta, a seguito dell’operazione di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci effettuata entro il 30.09.2017 (art. 1, cc. 115-120 L. 208/2015). | |||
Estromissione
immobile strumentale |
Imposta sostitutiva – Termine di versamento della 2ª rata (pari al 40%) dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito dell’operazione di estromissione di immobili strumentali per l’imprenditore individuale effettuata entro il 31.05.2017 (art. 1, cc. 115-121 L. 208/2015). | |||
Imu | Versamento – Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2018, mediante il modello F24. | |||
Tasi | Versamento – Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della Tasi 2018. | |||
Imposta sugli
intrattenimenti |
Versamento – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. | |||
Imposta sulle
transazioni finanziarie |
Versamento – Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). | |||
Inps | Contributi previdenziali ed assistenziali – Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. | |||
Contributi Gestione Separata – Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. | ||||
Gestione ex-Enpals – Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. | ||||
Agricoltura – Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2017. |
Scad. 2018 | Tributo Contributo |
1BDescrizione |
Lunedì
18 giugno |
Ragionieri
commercialisti |
Contributi – Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2018. |
Mercoledì
20 giugno |
Imposte dirette | Dichiarazione precompilata – Ultimo giorno utile per annullare il Mod. 730 precompilato già inviato. | ||
Conai | Denuncia – Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. |
Lunedì
25 giugno |
Iva | Elenchi Intrastat – Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). |
Venerdì
29 giugno |
Imposte
dirette |
Mod. 730 – Il Caf o professionista abilitato rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06.2018. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06.2018. | ||
Bilancio | Approvazione – Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2017 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società. |
Sabato1
30 giugno |
Imposte
dirette |
Redditi 2018 – Termine per effettuare il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. | ||
Modello Irap 2018 – Termine di versamento del saldo 2017 e del 1° acconto 2018 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. | ||||
Società di comodo – Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2017 e di 1° acconto 2018, senza maggiorazione. | ||||
Acconto 20% – Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. | ||||
Sostituti d’imposta “minimi” – Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2017 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. | ||||
Redditi 2018 PF – Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2018 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2017 – 28.02.2018. | ||||
Ritenute condominio – Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). | ||||
Cedolare secca | Versamento – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione. | |||
Studi di settore | Versamento – Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi. | |||
Immobili
all’estero |
Versamento – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2017 e 1° acconto 2018, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). | |||
Attività
finanziarie all’estero |
Versamento – Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2017 e 1° acconto 2018, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). | |||
Riallineamento valori
fiscali in caso di operazioni straordinarie |
Imposta sostitutiva – Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. | |||
Riconoscimento
maggiori valori attribuiti in bilancio |
Imposta sostitutiva – Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
Scad. 2018 | Tributo Contributo |
1BDescrizione |
Sabato1
30 giugno (segue) |
Riallineamento
per società in consolidato o trasparenza |
Imposta sostitutiva – Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). | ||
Rivalutazione quote
e terreni |
Adempimenti – Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2018. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima (art. 1, cc. 997, 998 L. 205/2017). | |||
Versamento – Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2016 ovvero alla data del 1.01.2017. | ||||
Iva | Fattura differita – Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. | |||
Registrazione, fatturazione – Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. | ||||
Enti non commerciali – Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. | ||||
Versamento – Versamento IVA anno 2017 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2018, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2018. | ||||
Imposta
di registro |
Contratti di locazione – Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. | |||
Diritto annuale
C.C.I.A.A. |
Versamento – Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. | |||
Iuc | Dichiarazione – I soggetti passivi dei tributi (Imu – Tari – Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. | |||
Imu – Tasi | Enti non commerciali – Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione Imu/Tasi Enc. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. | |||
Imposta
di bollo
|
Bollo virtuale – Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). | |||
Libro unico
del lavoro |
Adempimento – Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. | |||
Inps | Flusso UniEmens – Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. | |||
Contributi Gestione Separata – Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2017 e acconto 2018 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. | ||||
Contributi artigiani e commercianti – Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2017 e del 1° acconto per il 2018, senza maggiorazione. | ||||
Contributi volontari – Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2018 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. | ||||
5 per mille | Dichiarazione sostitutiva – Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2018 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, iscritti dal 2018. | |||
Canone Rai | Dichiarazione sostitutiva – La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2018 ed entro il 30.06.2018 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2018 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). | |||
Autotrasporto
|
Rimborso accise – Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2017 (D.P.R. 277/2000). | |||
Riscossione | Rottamazione cartelle – Termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute. |
Nota1 | Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. |