OGGETTO : COMUNICAZIONE ENEA PER INTERVENTI 2018.
Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato molteplici modifiche alla normativa riguardante il
riconoscimento della detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, di
riqualificazione energetica nonché all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad
immobili “ristrutturati”.
Con particolare riferimento ai requisiti ed agli adempimenti necessari per poter fruire di tali
agevolazioni:
per gli interventi di riqualificazione energetica, il nuovo comma 3-ter dell’art. 14, DL n.
63/2013 prevede l’emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire:
i requisiti tecnici;
i massimali di spesa per singola tipologia di intervento;
i controlli effettuabili da parte dell’ENEA;
per gli interventi di recupero edilizio, messa in sicurezza statica degli edifici / adozione di misure antisismiche e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il nuovo comma 2-bis dell’art. 16, DL n. 63/2013 introduce la necessità di inviare telematicamente all’ENEA le relative informazioni.
Considerate dette modifiche / implementazioni della normativa di riferimento, l’ENEA tramite il
proprio sito Internet www.acs.enea.it rende noto che:
“Il nuovo sito ENEA http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018, sarà
attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali
attuative della legge di Bilancio 2018.
L’eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l’invio
verrà comunicata non appena possibile”. Da quanto sopra deriva quindi che, ad oggi, per gli interventi di riqualificazione energetica conclusi a decorrere dall’1.1.2018 non è possibile inviare i relativi dati all’ENEA in quanto la stessa non può mettere a disposizione la procedura per le pratiche 2018, non essendo ancora stati emanati i Decreti attuativi delle nuove disposizioni sopra citate.
Considerato che è orami prossima la fine di marzo e quindi la scadenza dei 90 giorni entro i quali
inviare la pratica ENEA per i lavori conclusi nei primi giorni di gennaio 2018, l’ENEA prospetta fin
d’ora il riconoscimento di una proroga di detto termine, che sarà definita in base alla data di
pubblicazione dei Decreti attuativi e di messa a disposizione della procedura informatica per l’inoltro delle pratiche.
Si evidenzia che le precisazioni fornite dall’ENEA riguardano esclusivamente gli interventi di
riqualificazione energetica.
La stessa non fa alcun riferimento al nuovo adempimento previsto
dal citato comma 2-bis per gli interventi di recupero edilizio / adozione di misure antisismiche /
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
L’introduzione di quest’adempimento è però ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida
“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata a febbraio 2018 e pubblicata sul proprio sito Internet il 16.3.2018. Tale aspetto è “ripreso” anche dal Comunicato stampa 16.3.2018 della stessa Agenzia, che annuncia la pubblicazione della citata Guida aggiornata, nel quale è evidenziato che:
“La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica
degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via
telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in
seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione”.
Anche per tale nuovo adempimento è quindi necessario attendere l’emanazione del relativo Decreto attuativo.