Acquisto di carburanti per autotrazione |
La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’acquisto di carburanti da autotrazione. Inoltre, dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante. |
DEDUCIBILITÀ
DEL COSTO |
Strumenti
tracciabili |
· Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’art. 164 Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
· Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere: – integrale se riferito a un veicolo esclusivamente strumentale o adibito a uso pubblico; – nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) se riferito a un veicolo di cui all’art. 164, c. 1, lett. b); – nella misura del 70% se si tratta di un veicolo concesso in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.
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Pagamento
in contanti |
Essendo tale obbligo di pagamento tracciato vincolato alla presenza di un veicolo rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 164 Tuir, le spese sostenute per gli altri autoveicoli, come ad esempio gli autocarri, potranno essere effettuate anche mediante contanti beneficiando comunque della deducibilità del costo. |