Entro il prossimo 16.6.2017 va effettuato il versamento dell’acconto IMU 2017.
A tal fine si rammenta che vanno considerate le aliquote /detrazioni deliberate e in vigore per il 2016.
In particolare si rammenta che per il 2017:
la Finanziaria 2017 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella prevista per i Comuni in dissesto
finanziario);
il MEF ha aggiornato con apposito Decreto i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. “valore contabile” degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA
Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 l’agevolazione IMU per gli immobili
concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) consiste
nella riduzione del 50% della base imponibile IMU. Conseguentemente dal 2016 è eliminata la
possibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in
comodato al figlio / genitore. Si rammenta che a tal fine è necessario che:
- l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile
nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell’abitazione principale;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è
ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante
(di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
- sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano non di
lusso ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- sia presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti
Entro il prossimo 30.6.2017 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni
verificatesi nel 2016
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato
di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione
dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
TERRENI AGRICOLI
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti IMU i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In merito si rammenta che il MEF nella Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che
l’esenzione in esame è riconosciuta anche:
- al familiare coadiuvante del coltivatore diretto:
− proprietario / comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola
“coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
− che, esercitando direttamente l’attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto
nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali
nel caso in cui coltivatori diretti / IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto / comodato il terreno di
cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Si rammenta inoltre che:
- come specificato dall’art. 1, DL n. 4/2015, l’esenzione in esame trova applicazione anche nel
caso di terreni agricoli non coltivati;
- è considerato terreno agricolo anche l’area fabbricabile posseduta e condotta da un
coltivatore diretto / IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all’intero
terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto / IAP.
In merito all’ambito di applicazione di tale disposizione preme evidenziare che con la recente
ordinanza 12.5.2017, n. 11979 la Corte di Cassazione, come già in precedenza, è giunta alla
conclusione che non fruisce dell’esenzione prevista per i terreni agricoli di un coltivatore
diretto / IAP l’area fabbricabile concessa in affitto all’azienda agricola del familiare coltivatore
diretto per lo svolgimento dell’attività agricola, posseduta dal familiare coadiuvante
nell’azienda agricola, anche se iscritto negli appositi elenchi comunali;
nella Circolare 14.7.2016, n. 4/DF il MEF ha precisato che, con riferimento a terreni agricoli
ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune
“originario” e quindi, per l’applicazione dell’esenzione IMU rileva la “classificazione”
(montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione