Nel collegato alla finanziaria 2017 sono contenute norme di carattere fiscale dirette ai privati, alle famiglie ed agli interventi sugli immobili.
DETRAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE | DETRAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI | BONUS MOBILI |
Proroga fino al 31.12.2017 della detrazione nella misura del 50% e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio | Proroga fino al 31 dicembre 2017 del bonus risparmio energetico nella misura del 65%. | Detrazione estesa alle spese dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali, riconosciuta nella maggior misura del 70% e 75% per talune fattispecie di interventi. | Proroga al 31.12.2017 della detrazione del 50%. |
BONUS CULTURA 18ENNI | NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE | CANONE RAI | PREMIO NASCITE |
Vale anche per il 2017 il Bonus usufruibile per fini culturali. | Aumentate le detrazioni IRPEF del reddito da pensione che concorre alla formazione del reddito complessivo. | Il canone per il 2017 è ridotto a € 90 (in precedenza € 100). | Dal 2017 premio alla nascita / adozione di un minore di € 800. |
DETRAZIONE SPESE FREQUENZA SCOLASTICA | BUONO NIDO | VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI |
Innalzato il limite massimo per la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione: 640 euro per il 2016, 750 per il 2017 e 800 per il 2018. | Con la finalità di ausilio al pagamento delle rette del nido pubblico / privato, è concesso un bonus di € 1.000 per i nati dal 01.01.2016. Il buono è corrisposto dall’INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di documentazione che dimostri l’iscrizione a strutture pubbliche o private. | Soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici. Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale . La novità può essere applicata già col versamento del saldo IMU / TASI 2016. |