Oggetto: REVERSE CHARGE PER COMBATTERE LE FRODI IVA: DAL 2.5.2016 ESTESO A CONSOLE, TABLET PC E LATPOP
Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.
In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:
- integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
Nell’ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. “Legge di delegazione europea 2013”, il Governo ha approvato il D.Lgs. n. 24/2016, contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA” che prevedono l’applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi” modificando l’art. 17, DPR n. 633/72.
LA NUOVA DENOMINAZIONE DELL’ ART. 17, DPR N. 633/72
Innanzitutto il Decreto in esame provvede a ridenominare la rubrica del citato art. 17 da “Soggetti passivi” a “Debitori d’imposta”.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la nuova denominazione è collegata al fatto che “la disciplina contenuta nell’articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta”.
LA NUOVA FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
In particolare al comma 6 del citato art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
- è soppresso il riferimento ai “loro componenti ed accessori”. Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72.
- La previsione in esame è operativa già dall’1.4.2011 a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio UE con la Decisione 22.10.2010, n. 2010/710/UE.
- Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2010, n. 59/E e ribadito nella Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E l’applicazione del reverse charge alla fattispecie in esame interessa “le sole cessioni … effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”;
- è stata inserita la nuova previsione relativa alle “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
- Va evidenziato che la sopra riportata previsione limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE.
- È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire l’ambito oggettivo (individuazione puntuale dei beni) e soggettivo (il reverse charge è applicabile alla fase distributiva fino al commercio al dettaglio?) relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge;
- sono soppresse le lett. d) e d-quinquies). Di conseguenza il reverse charge non trova applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione.
- A tal fine va sottolineato che le 2 fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.
In base al nuovo comma 8 dell’art. 17 in esame, le novità di cui sopra, hanno natura temporanea, essendo applicabili fino al 31.12.2018.
Infine a seguito della modifica del comma 7 dell’art. 17 in esame è (ri)confermata la possibilità in capo al MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 199 e 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dall’art. 199-ter della citata Direttiva per il quale è stata attivata la “procedura di reazione rapida”.
Analoga possibilità è riconosciuta con riferimento ad ulteriori operazioni per le quali è richiesto il rilascio di una misura speciale di deroga ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni sopra esaminate entrano in vigore il 3.3.2016. Tuttavia relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge (cessioni di console da gioco, tablet pc e latpop) l’applicazione della nuova disposizione decorre dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Operazione soggetta a reverse charge
ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 |
Decorrenza | Fino al | |
a) | Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore | 1.1.2007 | — |
a-bis) | Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione | 26.6.2012 (*) | — |
a-ter) | Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici | 1.1.2015 | — |
a-quater) | Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio applica l’IVA con lo “split payment” | Autorizzazione UE | — |
b) | Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72 | 1.4.2011 | 31.12.2018 |
c) | Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | 1.4.2011 | 31.12.2018 |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop | 2.5.2016 | ||
d) | Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere | Mancata autorizzazione UE | |
d-bis) | Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12, Direttiva n. 2003/87/CE | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-ter) | Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-quater) | Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) | 1.1.2015 | 31.12.2018 |
d-quinquies) | Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari | Mancata autorizzazione UE |
(*) Il reverse charge era già applicabile dall’1.10.2007 alle cessioni di immobili strumentali ex art. 10, n. 8-ter, lett. d), DPR n. 633/72 (imponibilità per opzione). Dall’1.3.2008 l’applicazione del reverse charge è stata estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. b) del citato n. 8-ter (a soggetti con pro rata non superiore al 25%).