OGGETTO: CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”
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Col principio di cassa il reddito si determina quindi dalla differenza tra i ricavi incassati e spese effettivamente pagate (cui aggiungere l’autoconsumo, i redditi immobiliari; le plusvalenze e le sopravvenienze attive e sottrarre minusvalenze / sopravvenienze passive). Non rilevano le rimanenze iniziali / finali. il reddito del primo anno di applicazione è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
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A partire dall’1.1.2017, le imprese che non superano i limiti di ricavi di euro:
400.000,00 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
sono, salvo opzione per l’ordinaria, in regime di contabilità semplificata.
Funzionamento delle Contabilità per cassa
Annotazione cronologica in 2 registri (incessi e pagamenti) dei ricavi percepiti / spese sostenute con indicazione, per ciascun incasso / spesa di importo, generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento edi estremi della fattura / altro documento emesso. Nei registri vanno altresì annotati, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.
I registri IVA, che continuano ad essere obbligatori, sostituiscono i citati registri qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti nel caso in cui l’incasso /pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.
I registri IVA, che continuano ad essere obbligatori, sostituiscono i citati registri qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti nel caso in cui l’incasso /pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA. |